Sito web e applicazione mobile sono due dei canali principali di comunicazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Lirico-Sinfonica ed Istituzione Culturale di chiara fama e notorietà internazionale che persegue lo scopo della diffusione dell’arte e della cultura musicale.
L’oggetto dell’appalto è la progettazione, realizzazione, manutenzione e assistenza tecnica del sito web e relativa applicazione per smartphone, compatibile con sistemi iOS e Android, della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.06.2021.
Documenti da scaricare
Avviso pubblico (in formato PDF)
Allegato 1: Domanda di partecipazione (formato ZIP/DOC)
Allegato 2: Patto d’integrità (formato ZIP/DOC)
DGUE
Determina n. 270 Sovrintendente
Richieste di chiarimenti
Quesito n. 1 del 22/06/2021
A) Essendo noi un’azienda che commercializza un prodotto per realizzare app per teatri, per coprire tutti i requisiti richiesti avremmo bisogno di coinvolgere un partner (che collaborerebbe con noi al progetto relativamente a parte dell’area web). Se dall’avviso sembra che sia necessario in questo caso un’associazione temporanea di imprese, ci pare di individuare nell’allegato 1 la possibilità di bypassare questa procedura, attraverso un contratto di avvalimento con un fornitore che fornisce i requisiti mancanti. Essendo questa soluzione sicuramente più semplice ed economica, potreste confermarci che con un contratto di avvalimento non è necessario la costituzione di un’associazione di imprese?
B) Nell’allegato 1 c’è la possibilità di non autorizzare a rilasciare copia dell’offerta tecnica in quanto coperte da segreto commerciale. È sicuramente interessante per noi che offriamo un prodotto mantenere l’offerta privata, ma non abbiamo un brevetto per comprovarlo. Possiamo giustificarlo semplicemente descrivendo il perché?
Risposta al quesito n. 1
A) Premesso che l’Avviso Pubblico è chiaro nel prevedere all’art. 8.2 quale attività principale la “Creazione sito web e e-commerce/Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW) – 72413000-8” e solo come attività secondaria la “Creazione App – Fornitori di servizi di applicazioni – 72416000-9”, il quesito è comunque mal posto: la legge garantisce di poter concorrere nelle gare nella forma del raggruppamento temporaneo da un lato e di poter usufruire dell’avvalimento dall’altro; sono due istituti differenti e non escludenti l’uno l’altro. In particolare l’art. 89 del codice dei contratti prevede che “L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. La possibilità di avvalersi di un terzo, dunque, non implica necessariamente, né esclude la possibilità di presentarsi in RTI.
B) La risposta è affermativa.
Quesito n. 2 del 23/06/2021
In riferimento all’avviso in oggetto citato, Vi chiediamo se i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica devono essere quelli di riferimento al triennio 2017-2018-2019 o se possono essere quelli di riferimento al triennio 2018-2019-2020.
Risposta al Quesito n. 2
A fronte del quesito posto, premesso:
(i) che l’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce per tutti i requisiti e le capacità valevoli come criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali), oltre al principio di proporzione quello della valorizzazione “dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”;
(ii) l’indicazione del triennio 2017-2019 era volta a favorire la massima partecipazione delle imprese interessate visto l’anno di pandemia covid che ha sostanzialmente interessato tutto il 2020;
(iii) considerato che l’indicazione dei requisiti di capacità economica, e, nello specifico, del fatturato minimo realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto, è posta a presidio della verifica dell’affidabilità economica, solidità e competenza nel settore delle imprese partecipanti alla gara;
si chiarisce che anche il riferimento al triennio successivo a quello pubblicato nell’avviso di manifestazione di interesse è ritenuto idoneo a confermare l’affidabilità economica delle imprese partecipanti.
Quesito n. 3 del 24/06/2021
a) In caso di RTI costituenda è sufficiente che solo una delle componenti delle RTI soddisfi i requisiti di cui ai punti 6.2 B) e C) dell’avviso di cui all’oggetto? Oppure i suddetti requisiti devono essere soddisfatti singolarmente da ciascuna componente?
b) Il plico può essere consegnato via PEC?
Risposta al Quesito n. 3
a) Quanto alla prima parte del quesito si comunica che sarà ritenuto applicabile l’art. 92, co 2 del DPR 207/2010;
b) quanto alla seconda parte del quesito si significa che l’offerta potrà essere consegnata esclusivamente nelle modalità previste dall’art. 11 e cioè “mediante consegna a mano o servizio postale”.