Procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza e visite guidate della Fondazione Teatro Massimo.

PREMESSE
Il presente Disciplinare e la relativa Documentazione allegata contengono le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo ed individua e indica:
– le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
– i documenti da presentare a corredo della stessa;
– la procedura di aggiudicazione;
– le ulteriori informazioni relative all’appalto.

DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Si precisa che, oltre al presente Disciplinare, è a disposizione dei concorrenti la seguente Documentazione:

DISCIPLINARE – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 2 – Verbale di sopralluogo – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 3 – Patto d’integrità – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 4 – Schema di offerta economica – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 5 – Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) – [clicca per scaricare]
ALLEGATO 6 – DUVRI – [clicca per scaricare]

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata a.r., ovvero tramite corriere, ovvero mediante consegna a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 17/03/2020 all’attenzione del Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo: Fondazione Teatro Massimo Ufficio Acquisti, piazzetta Aragonesi snc, 90138 Palermo.

Richieste di chiarimenti

Quesito n.1 del 7 febbraio 2020
Nel caso di partecipante Società Cooperativa a mutualità prevalente, regolarmente iscritta all’Albo nazionale delle Società Cooperative a mutualità prevalente, e senza scopo di lucro – quale è la scrivente – il requisito di cui al Disciplinare di gara, Art. 8 – PROCEDURA DI GARA, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI, punto 8.2 “B – Requisito speciale di capacità tecnico-professionale, lettere (iii) e (iv)” può essere dimostrato allegando elenco soci in possesso di attestato di “primo soccorso” e “Antincendio – rischio elevato”, nonché della certificazione B2 per quanto riguarda le lingue straniere?

Risposta al quesito n.1 del 7 febbraio 2020
La risposta è affermativa.

Quesito n.2 del 13 febbraio 2020
Si richiedono chiarimenti sulla base di quanto richiesto nel disciplinare di gara, in particolare all’art. 8.2 lettera B – punti (iii) e (iv), dove si richiede all’azienda l’elenco dei dipendenti che saranno impiegati nei servizi oggetto dell’appalto (iii) e l’elenco dei dipendenti con la conoscenza delle lingue straniere e relative certificazioni (iv). In virtù di una limitazione e vincolo di partecipazione alla gara delle imprese europee, degli obiettivi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, del principio di concorrenza e del “favor partecipationis”; potendo esclusivamente la ditta uscente ottemperare a quanto richiesto dalla SA..

si chiede:
a)    se è possibile autocertificare l’impegno aziendale di assunzione personale con certificazione antincendio rischio elevato e personale con le certificazioni linguistiche richieste in caso di aggiudicazione;
b)    In caso di risposta affermativa, ai fini dell’offerta tecnica come verranno definiti i punteggi e la relativa valutazione sia sui titoli di studio che sulle certificazioni linguistiche, non potendo le aziende allegare detta documentazione.

Risposta al quesito n.2 del 13 febbraio 2020
Il disciplinare, all’articolo 8.2 sopra riportato nonché all’art. 14, è chiaro ed esaustivo nel richiedere, ai fini della partecipazione, i requisiti speciali di capacità tecnico professionale ivi indicati.

Quesito n.3 del 14 febbraio 2020
In relazione alla procedura di cui all’oggetto, con la presente si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

a)    la denominazione dell’attuale gestore dei servizi;
b)    la tariffa oraria attualmente riconosciuta;
c)    ai fini della clausola sociale richiamata dall’art. 20 del Capitolato, si chiede l’elenco non nominativo degli operatori attualmente impiegati nell’appalto, il CCNL applicato e il livello contrattuale, l’anzianità di servizio e la data del prossimo scatto, eventuali benefit riconosciuti.

Risposta al quesito n.3 del 14 febbraio 2020
a)    tale richiesta non risulta essere determinante ai fini della partecipazione alla gara;
b)    attesa la differenza di servizio richiesto, il dato non sarebbe attendibile e, inoltre, l’offerta deve essere tarata sulle indicazioni fornite solo per la presente procedura;
c)    è in corso di redazione il documento richiesto da parte dell’Appaltatore uscente. Tale documento verrà pubblicato, non appena ricevuto, nella sezione dedicata alla precedente procedura nel sito della Fondazione.

Quesito n.4 del 15 febbraio 2020
In riferimento alla procedura riportata in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento in merito all’Art. 8 – Sezione B – Requisiti speciali – Capacità tecnico-professionale (ii) del Disciplinare di Gara:
 …
 E’ necessario produrre fatture emesse ad un unico soggetto per lo stesso servizio o, in alternativa, è possibile produrre più fatture indirizzate a soggetti diversi ma riferite allo stesso servizio?
 
Risposta al quesito n.4 del 15 febbraio 2020
Si ribadisce che il disciplinare è chiaro nel richiedere di aver svolto, oltre ai servizi di cui al punto (i) per il fatturato medio indicato, almeno un servizio cd. “di punta” di “natura analoga a quello in oggetto della prestazione principale della presente gara di importo (destinato ad edifici storici e artistici, quali musei, teatri, gallerie, esposizioni e mostre), prestato negli ultimi tre anni solari (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), non inferiore a € 180.000,00 (euro centottantamila/00) con l’indicazione di importo e data”, con relativa possibilità di comprova anche per mezzo della dichiarazione del concorrente contenente: l’oggetto del contratto, il CIG con il relativo importo, il nominativo del contraente/i pubblico/i e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; ciò con la specifica, di tutta evidenza, che si tratti di un unico servizio per il suddetto importo.

Quesito n.5 del 17 febbraio 2020
Con riferimento alla gara in oggetto si rappresenta i seguente quesiti:

a)    Può essere superato il requisito di cui al Disciplinare di gara, Art. 8 – PROCEDURA DI GARA, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI, punto 8.2 “B – Requisito speciale di capacità tecnico-professionale, lettere (iii)”, considerato che la ditta scrivente ad oggi annovera tra i propri amministratori e collaboratori n.8 unità tra coloro che hanno effettuato ai sensi dell’art. 37 Dlgs. 81/2008 la formazione per “Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio” e coloro che hanno sostenuto il corso di “Primo soccorso”?

b)    La progettazione, organizzazione e gestione di un evento annuale (Mostra) che – come noto – prevede la vendita di spazi espositivi, nonché la gestione di biglietteria e cassa, che abbia ottenuto entrate per un importo complessivo decisamente superiore a quanto richiesto dal bando di gara e che, quindi, sebbene per lo stesso Oggetto, risulta fatturato ad una moltitudine di clienti, è valido per superare i il requisito di cui al Disciplinare di gara, Art. 8 – PROCEDURA DI GARA, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI, punto 8.2 “B – Requisito speciale di capacità tecnico-professionale, lettere (i) e (ii)”?

Risposta al quesito n.5 del 17 febbraio 2020
a)    Il disciplinare è chiaro a chiedere come requisito l’attestato “antincendio – rischio elevato”. Quanto al numero degli addetti si precisa che, a prescindere dal numero dei dipendenti inseriti nell’organizzazione aziendale, e salvo il rispetto di quanto previsto nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto, tutti i soggetti utilizzati per i servizi oggetto dell’appalto, devono essere in possesso di attestato “primo soccorso” e “antincendio – rischio elevato”.
b)    L’appalto ha ad oggetto “«Servizi di accoglienza», CPV: 79992000-4 e «Visite guidate», CPV: 92521000-9”, cosi come indicato all’art. 3 del Disciplinare, nonché meglio specificato negli artt. 1 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e non, invece, “la vendita di spazi espositivi, nonché la gestione di biglietteria e cassa”.

Quesito n.6 del 18 febbraio 2020
Si pone il quesito se è possibile autocertificare l’impegno aziendale di assunzione personale con certificazione antincendio rischio elevato e personale con le certificazioni linguistiche richieste in caso di aggiudicazione;

In caso di risposta affermativa, ai fini dell’offerta tecnica come verranno definiti i punteggi e la relativa valutazione sia sui titoli di studio che sulle certificazioni linguistiche, non potendo le aziende allegare detta documentazione.

Risposta al quesito n.6 del 18 febbraio 2020
Si conferma che i requisiti indicati nel disciplinare sono richiesti ai fini della partecipazione almeno nella misura minima (indicata dal Capitolato – art. 2). Si ricorda inoltre che le unità di personale richieste dipendono dalle prescrizioni Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come indicato nell’art. 2.5 del citato Capitolato.

Quesito n.7 del 21 febbraio 2020
Premesso che la scrivente valuta una possibile partecipazione in qualità di Mandante in costituendo RTI e che la Mandataria è in possesso di tutte le abilitazioni all’esecuzione di tutti i servizi oggetto di gara, con particolare riferimento al servizio relativo alle visite guidate, si chiede conferma che sia possibile partecipare alla presente procedura, avendo come oggetto sociale, tra le altre, anche l’attività di “organizzazione eventi” che comprende tutte le attività oggetto della presente procedura, indipendentemente dal codice ateco di riferimento.

Risposta al quesito n.7 del 21 febbraio 2020
La risposta è affermativa: l’attività indicata nell’oggetto sociale deve essere ‘analoga’, fermi restando i requisiti di partecipazione minimi richiesti.  

Quesito n.8 del 21 febbraio 2020
Si sottopongono i seguenti quesiti in relazione alla gara in oggetto:
 
a)    Capitolato Speciale pag 6 – si chiede di quantificare il concetto di “congruo anticipo” nel caso di richieste di servizi di accoglienza extra rispetto alla programmazione

b)    Capitolato Speciale pag. 6 – si chiede di quantificare le tempistiche minime per annullamento di un servizio

c)    Si chiede di confermare o meno che il personale impiegato per cui viene richiesto il possesso di attestati antincendio rischio elevato e primo soccorso dovrà possedere contemporaneamente anche le certificazioni per la lingue straniere

d)    Si chiede di confermare o meno che il personale impiegato per cui viene richiesto il possesso di certificazioni per le lingue straniere dovrà possedere contemporaneamente certificazioni per tutte le 4 lingue richieste.

e)    Si chiede conferma che nel supporto informatico da inserire nella Busta C vada il file pdf dell’offerta tecnica, il file pdf dell’offerta tecnica oscurata e il file pdf dell’offerta economica.

f)    Si chiede conferma che nel supporto informatico da inserire nella Busta C i file pdf dell’offerta tecnica, dell’offerta tecnica oscurata e dell’offerta economica vadano firmati digitalmente oppure no

g)    Premesso che:
– all’art. 3.1.1 del capitolato è indicato che tutto il personale deve essere in possesso degli attestati di pronto intervento,
– all’art. 3.2 del capitolato – visite guidate, non viene specificata la richiesta di alcuna qualifica di pronto intervento
– all’art. 5.4 del capitolato si specifica che il personale impiegato nel servizio debba essere in possesso di attestato antincendio elevato
–  all’art. 8.2 B lett (iii) del disciplinare di gara è indicato che i dipendenti siano tutti in possesso dell’attestato di primo soccorso e antincendio
si chiede:

g.1 – di specificare cosa si intende per pronto intervento
g.2 – di confermare che solo le risorse impiegate per lo svolgimento del servizio di accoglienza di cui all’art. 3.1.1 del capitolato debbano essere in possesso di attestato antincendio
g.3 – di specificare quali altre figure e quante dovranno essere anche in possesso di attestato di primo soccorso.

Risposta al quesito n.8 del 21 febbraio 2020
a)    Premesso che trattasi di casi del tutto marginali e sporadici in quanto non previsti (extra) si può indicare che, in linea di massima, il preavviso sarà comunque dato con un anticipo di non meno di 12 ore.  

b)    Premesso che trattasi di eventualità solo presunta (mai verificatasi nell’ultimo triennio), si può indicare che l’annullamento del servizio avverrà, in linea di massima, il giorno prima dell’evento.

c)    La lex specialis è chiara nel definire il numero minimo di personale per ciascun servizio (cfr. artt. 2.1 per maschere e 2.3 per visite guidate – capitolato). Dunque se è vero che il personale che svolgerà il servizio di visite guidate dovrà avere anche l’attestato antincendio rischio elevato e primo soccorso, quanto al servizio accoglienza non tutti i soggetti impiegati contestualmente dovranno avere anche tutte le certificazioni per le lingue straniere, nel rispetto comunque del numero minimo di personale per ciascun servizio.  

d)    La lex specialis è chiara nel non richiedere necessariamente il possesso contemporaneo di tutte e 4 le lingue straniere in capo a ciascun soggetto, salvi i requisiti minimi richiesti.   

e)    Si conferma. La richiesta è volta a semplificare eventuali richieste di accesso agli atti.

f)    Non è richiesta la firma digitale. È sufficiente scansionare l’offerta cartacea sottoscritta.

g)    
g.1 la SA intende pronto intervento (non trattandosi di ulteriore attestazione/qualifica) la capacità che si presume dall’avere gli attestati di primo soccorso e antincendio rischio elevato.
g.2 la risposta è negativa. La lex specialis è chiara nel richiedere per tutti i soggetti impegnati nei servizi oggetto del presente appalto il possesso dell’attestato di “primo soccorso e antincendio – rischio elevato” (cfr. disciplinare art. 8.2. iii)).
g.3 la lex specialis è chiara e al proposito, si veda la risposta al quesito che precede

Quesito n.9 del 28 febbraio 2020
In merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti:
a)    Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 20 del Capitolato e l’art 50 del D.lgs. 50/2016 prescrivono l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Impresa anche diversa dalla precedente, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
i.    Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
ii.    Il numero dei lavoratori interessati da clausola sociale,
iii.    L’inquadramento di tali lavoratori (categoria -livello- CCNL- etc.) con specifica indicazione della RAL,
iv.    La tipologia contrattuale di tali lavoratori (a tempo determinato o indeterminato),
v.    In caso di contratto a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione
vi.    (da tempo determinato a tempo indeterminato);
vii.    La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n.
viii.    81/2008 oltre che idoneo alla mansione,
ix.    La conferma che tale personale sia già in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio ad oggi richiesti (es. essere in possesso di attestato di primo soccorso e di antincendio – rischio elevato; certificato di lingua etc.).

b)    Sull’elenco dei dipendenti che facciano parte dell’operatore. Preso atto di quanto disposto all’art. 8.2 lettera b), punti iii) e iv) del Disciplinare, premesso che l’aggiudicatario dovrà tenere conto anche dei profili interessati da clausola sociale, si chiede cortese conferma che l’operatore non deve possedere tutti i dipendenti richiesti al momento di presentazione dell’offerta ma dovrà impegnarsi a contrattualizzare i predetti profili solo a seguito dell’eventuale aggiudicazione, per l’espletamento del servizio richiesto. Si chiede inoltre cortese conferma che in caso di necessità sarà possibile sostituire i predetti profili con altri aventi le stesse qualifiche.

c)    Su eventuali abilitazioni. Si chiede cortesemente di specificare se le guide richieste debbano avere specifiche abilitazioni/autorizzazioni o essere iscritte ad eventuali albi.

d)    Sulle attestazioni di primo soccorso ed antincendio rischio elevato.
Premesso che al fine di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro la normativa vigente non richiede il possesso di determinati requisiti in capo a tutti gli addetti all’esecuzione del servizio e che per prassi diffusa e consolidata è sufficiente garantire la presenza di idoneo personale atto a fronteggiare le situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro, si chiede cortese conferma che non tutti gli addetti al servizio debbano possedere le succitate attestazioni, dovendo l’aggiudicatario solo garantire sempre la presenza di idoneo personale qualificato sul luogo di lavoro, potendo dunque fornire ad esempio 1-2 profili in possesso dei predetti attestati per ogni turno di lavoro.

e)    Sul numero di profili richiesti. Si evidenzia che dal confronto tra Disciplinare (art. 8.2 lettera b), iv) e Capitolato (art. 2.2) emergere una contraddizione relativamente al numero di profili richiesti per l’espletamento del servizio. Premesso che nelle chiamate del progetto tecnico e per l’attribuzione dei relativi punteggi è fatto richiamo esplicito all’art. 8.2 lettera b) del Disciplinare, si chiede cortese conferma che il numero di risorse da prendere in considerazione sia quello indicato all’interno del Disciplinare di gara.

f)    Sulla conoscenza delle lingue. Si chiede cortese conferma che con riferimento alla conoscenza delle lingue da parte delle risorse che saranno impiegate nel servizio, sarà sufficiente un’autodichiarazione, ex. DPR art. 445/2000, delle predette figure che ne indichi il livello di conoscenza.

g)    Sul servizio di cassa. Al fine di ponderare al meglio la nostra offerta economica, premesso che l’attività di cassa (cfr. art. 3.2 del Capitolato) comporta un aggravio di costi (quali ad es. indennità di cassa, visite mediche oltre le 20 ore di videoterminale settimanale etc.) si chiede cortesemente di avere indicazioni, meramente indicative e non vincolanti per codesto spettabile Ente, circa l’utilizzo del predetto servizio, la sua frequenza e l’eventuale numero di risorse impattate dallo stesso. Si chiede inoltre di indicare come andrà gestito il denaro relativo agli incassi delle vendite.

h)    Su contratto. Si chiede cortesemente di avere, se disponibile, una bozza del futuro contratto.

i)    Sulle spese di procedura. Si chiede cortesemente di avere una stima delle spese di procedura/di contratto che andranno rimborsate a codesto spett.le Ente.

j)    Sulla comprova dei requisiti. Si chiede cortese conferma che, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale da dichiarare in sede di gara, la produzione di copie conformi delle fatture relative al periodo richiesto (o di altra eventuale documentazione a comprova, quali ad esempio il contratto), sarà richiesta all’operatore economico solo in caso di eventuale aggiudicazione, essendo sufficiente in sede di gara una dichiarazione del concorrente stesso, così come indicato a pag. 6 del Disciplinare, secondo bullet point.

k)    Sulla planimetria. Si richiede di voler cortesemente fornire la planimetria dei luoghi oggetto dell’esecuzione del servizio.

Risposta al quesito n.9 del 28 febbraio 2020
a)    La lex specialis è chiara nel definire i confini della clausola sociale, avuto riguardo al costante insegnamento della giurisprudenza che in relazione all’obbligo di riassorbimento del personale, ritiene debba essere inteso in modo compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. I dati richiesti sono stati pubblicati sulla pagina istituzionale della Fondazione.

b)    Al momento della presentazione dell’offerta è previsto che l’operatore disponga di un numero minimo di personale (previsto quale requisito di partecipazione), potendo evidentemente in sede di progetto di servizio impegnarsi ad utilizzarne altro in aggiunta rispetto a quanto richiesto (Cfr. risposta al quesito n. 2 del 13 febbraio 2020).  Quanto alla seconda parte di quesito (sostituzione dei profili con eguali qualifiche) la risposta è affermativa.

c)    La risposta è negativa. 

d)    La scrivente è ben consapevole delle prescrizioni del T.U. in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro circa la non obbligatorietà di tutto il personale in forza a possedere le attestazioni di addetto al primo soccorso e antincendio. La lex specialis peraltro è chiara e non derogabile in quanto i soggetti destinati allo svolgimento dei servizi richiesti devono far parte, per la mansione loro richiesta, delle squadre addette al primo soccorso e antincendio della Fondazione Teatro Massimo, allo scopo di assicurare la prescritta tutela alla pubblica utenza attraverso il suddetto requisito in capo a ciascun soggetto.

e)    La lex specialis è chiara al proposito. All’art. 8.2 lett B) iv) è individuato il numero di soggetti che devono essere in grado di parlare le lingue richieste; la Tabella di cui all’art. 2.2. del Capitolato, indica, relativamente al solo servizio di accoglienza, il numero dei soggetti necessari per ogni tipologia di evento. 

f)    Si conferma quanto già ribadito in ordine al quesito n. 2 in ordine al numero minimo di profili da annoverare quale requisito di partecipazione (la Commissione istituenda potrà valutare l’ammissione dell’autocertificazione per i profili aggiuntivi offerti).

g)    Il servizio richiesto di cui al punto 3.2. del Capitolato, a titolo meramente indicativo e non vincolante, avrà inizialmente una frequenza pressoché giornaliera e coinvolgerà una unità per turno richiesto. Le risorse coinvolte dovranno versare l’incasso delle vendite, al soggetto che sarà indicato dalla Fondazione al momento dell’esecuzione del contratto, per ciascuna giornata di attività. Resta salva peraltro, sul punto, ogni modifica organizzativa ritenuta necessaria in corso di esecuzione.

h)    Non è disponibile una bozza del futuro contratto dal momento che tutti i dati rilevanti dello stesso sono contenuti nel Capitolato Speciale (All. 5).

i)    Per gare analoghe orientativamente la spese da rimborsare all’aggiudicatario è stata di circa € 950,00.
 
j)    Si conferma quanto richiesto.

k)    In relazione alla richiesta documentale è stato previsto il sopralluogo proprio per permettere la più attenta e minuziosa conoscenza degli spazi del Teatro che, invero, le planimetrie (peraltro non recentemente aggiornate) non potrebbero garantire. 

Quesito n.10 del 3 marzo 2020
Per soddisfare i punti 3.1 e 3.2 delle Migliorie presenti nella Tabella a pagina 18 del Disciplinare è necessario inserire copia dei certificati o è sufficiente indicare nell’offerta tecnica il numero ed una breve descrizione dei vari titoli posseduti?

Risposta al quesito n.10 del 3 marzo 2020
La lex specialis è chiara nel richiedere l’allegazione materiale del certificato dal momento che (nella nota riportata in calce alla tabella contrassegnata da *) si chiarisce che l’allegazione di detti certificati non incide sul numero massimo di pagine in cui deve essere redatta la relazione tecnica.

Quesito n.11 del 7 marzo 2020
a)    In riferimento all’art.8 “procedura di gara, soggetti ammessi e requisiti” del Disciplinare di Gara al comma 8.2, sezione B punto (iii) si richiede l’elenco dei dipendenti in possesso dell’attestato di primo soccorso e antincendio rischio elevato che saranno impiegati nei servizi oggetto dell’appalto. Si fa presente che la normativa, come peraltro riportato nella stessa documentazione, prevede l’ottemperanza alla clausola sociale prevedendo quindi l’assunzione degli attuali operatori impiegati che al momento non è dato di conoscere se in possesso dei requisiti richiesti. Si porta inoltre all’attenzione della committenza che seppur in grado di produrre le attestazioni richieste gli operatori oggi indicati potrebbero nel momento di assegnazione di gara non essere disponibili poiché impiegati, nel frattempo, in altri servizi o perché sostituiti dagli eventuali operatori oggetto di cambio d’appalto. Si richiede quindi se l’indicazione di quanto richiesto ha carattere puramente indicativo dell’azienda partecipante alla gara e non carattere vincolante in quanto manifestatamente in contrasto con le procedure e normative vigenti in materia di cambio appalto e manifestatamente vincolanti e lesive del principio di favor partecipationis.

b)    In riferimento all’art.8 “procedura di gara, soggetti ammessi e requisiti” del Disciplinare di Gara al comma 8.2, sezione B punto (iv) si richiede l’elenco dei dipendenti in possesso delle certificazioni di lingua Inglese, francese, tedesca e spagnola al livello B2. Si fa presente che la normativa, come peraltro riportato nella stessa documentazione, prevede l’ottemperanza alla clausola sociale prevedendo quindi l’assunzione degli attuali operatori impiegati che al momento non è dato di conoscere se in possesso dei requisiti richiesti. Si porta inoltre all’attenzione della committenza che seppur in grado di produrre le attestazioni richieste gli operatori oggi indicati potrebbero nel momento di assegnazione di gara non essere disponibili poiché impiegati, nel frattempo, in altri servizi o perché sostituiti dagli eventuali operatori oggetto di cambio d’appalto. Si richiede quindi se l’indicazione di quanto richiesto ha carattere puramente indicativo dell’azienda partecipante alla gara e non carattere vincolante in quanto manifestatamente in contrasto con le procedure e normative vigenti in materia di cambio appalto e manifestatamente vincolanti e lesive del principio di favor partecipationis

c)    In riferimento all’art.8 “procedura di gara, soggetti ammessi e requisiti” del Disciplinare di Gara al comma 8.2, sezione B punto (iv) si richiede l’elenco dei dipendenti in possesso delle certificazioni di lingua Inglese, francese, tedesca e spagnola al livello B2. Si fa presente la Legge regionale n. 8/2004 della Regione Siciliana dispone che le competenze linguistiche possedute possano essere certificate documentando il possesso di requisiti diversi da quelli richiamati nel presente disciplinare quali ad es. il possesso di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere, con riferimento alla/e lingua/e prescelte. A tal fine si ricorda che il decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca valuta il possesso di Laurea Magistrale nella relativa lingua straniera corrispondente alle certificazioni da Voi richieste. Si chiede quindi di confermare se il possesso di Laurea Magistrale è equivalente al livello di certificazione richiesto nel richiamato punto del disciplinare.

d)    In riferimento alla griglia di valutazione dell’offerta tecnica si nota che i criteri 3.1 e 3.2 evidenzino un carattere quantitativo e non discrezionale. Si richiede quale elemento di valutazione la committente intende adottare.

e)    Il punto 6.2 del Capitolato riporta che la Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale operante per qualsiasi causa. Tale asserzione si ritiene ostativa alla partecipazione e certamente difforme da quanto prevede la legislazione vigente. Si richiede di confermare o meno tale asserzione

f)    L’art. 5 del disciplinare riporta il generico monte ore annuo dei servizi oggetto d’appalto. Per un’ottimale individuazione della tariffa offerta si richiede l’incidenza percentuale delle ore notturne e festive.

Risposta al quesito n.11 del 7 marzo 2020
a)    A fronte della richiesta di chiarimento pervenuta si fa presente che è in corso di pubblicazione l’integrazione richiesta in ordine all’elenco dipendenti rispetto a quanto già pubblicato in data 6 marzo u.s.. Per il prosieguo, si veda la risposta al chiarimento n. 9, lett. b).

b)    A fronte della richiesta di chiarimento pervenuta si fa presente che è in corso di pubblicazione l’integrazione richiesta in ordine all’elenco dipendenti rispetto a quanto già pubblicato in data 6 marzo u.s.. Per il prosieguo, si veda la risposta al chiarimento n. 9, lett. b).

c)    A fronte della richiesta di chiarimento pervenuta si fa presente che è in corso di pubblicazione l’integrazione richiesta in ordine all’elenco dipendenti rispetto a quanto già pubblicato in data 6 marzo u.s.. Per il prosieguo, si veda la risposta al chiarimento n. 9, lett. b); si conferma che il possesso della Laurea Magistrale in lingua straniera con riferimento a ciascuna di quelle richieste è equipollente al livello di certificazione richiesto.

d)    La lex specialis è chiara nell’individuare la griglia di riferimento per i punteggi e i criteri motivazionali connessi. La Commissione dunque adotterà un criterio proporzionale al fine di assegnare i punteggi per i servizi migliorativi coerentemente con i coefficienti indicati al punto 16.2 e 16.3.

e)    La clausola di stile – seppur non integralmente – citata (di cui al punto 6.2. del Capitolato), sta a significare che in corso di esecuzione del servizio, la Fondazione non sarà responsabile per le modalità con cui i dipendenti dell’appaltatore svolgeranno l’attività ove dovessero danneggiare le strutture del teatro e/o infortunarsi.

f)    La lex specialis è chiara nell’individuare un prezzo orario unico e omnicomprensivo onde far rientrare nell’offerta qualsiasi tipologia di evento (anche non calendarizzato).

Quesito n.12 del 12 marzo 2020
Si porta alla vostra attenzione che la scrivente aveva, già da tempo avviato un percorso formativo per alcuni suoi addetti, rientranti poi nella lista richiesta dalla documentazione di gara. I corsi e le relative certificazioni dovevano concludersi in questi giorni.

Come è ormai noto l’emergenza sanitaria ha indotto l’emanazione di specifici DPCM che di fatto hanno bloccato la didattica. In tale emergenza ci si trova coinvolti ed impossibilitati a proseguire il percorso formativo intrapreso senza al momento avere certezza di quando potranno iniziare nuovamente le lezioni e le attività degli enti erogatori dei corsi.

Vista quindi la situazione di carattere straordinario si chiede la possibilità di poter inserire nella documentazione di gara un’auto dichiarazione in cui si dichiari che le certificazioni dichiarate in sede di gara saranno possedute all’avvio dell’attività. Certi della giusta considerazione che vorrete avere per tale nostra richiesta dettata da cause non direttamente ascrivibili alla presente ma in virtù della normativa di natura emergenziale nel frattempo intervenuta.

Risposta al quesito n.12 del 12 marzo 2020
L’autocertificazione nel senso richiesto sarà ritenuta ammissibile ove accompagnata dalla prova del fatto che effettivamente nel periodo contemplato si sarebbero completati i corsi formativi.

Quesito n.13 del 24 marzo 2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si porta alla vostra attenzione che all’indirizzo indicato sul disciplinare al punto 2 della sezione 13.2 per la produzione del DGUE non è più attiva l’applicazione per la generazione del DGUE e la scrivente lo ha compilato utilizzando uno strumento analogo al seguente indirizzo: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it

Restiamo in attesa di conferma se la procedura è considerata valida e, nel caso non lo fosse, si richiede un indirizzo valido al quale compilare il DGUE.

Risposta al quesito n.13 del 24 marzo 2020
Si conferma la validità di ciascun modello di DGUE che contenga tutti i riferimenti richiesti dalla norma.

Quesito n. 14 del 3 aprile 2020
Posto che i tempi di consegna dei plichi cartacei attualmente sono ampiamente dilatati a causa dell’emergenza COVID 19, si chiede conferma che la fideiussione provvisoria possa essere ritenuta valida nonostante la data di scadenza della presentazione delle offerte ivi indicata sia riferita al precedente termine.

Risposta al quesito n. 14 del 3 aprile 2020
La risposta è negativa dal momento in cui la legge prevede che “La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta” (art. 93 co. 5 del D. Lgs 50/2016), a garanzia della ‘copertura’ dell’intera durata del procedimento di gara (salvo che non sia previsto un termine diverso nella lex specialis – cosa che nel caso di specie non è). Proprio in ragione dell’emergenza Covid-19 e della incertezza in ordine al protrarsi delle dilazioni procedimentali adottate dal Governo, non è dato sapere quanto durerà la procedura di gara. Sarà dunque necessario presentare una cauzione provvisoria che tenga conto di quello che sarà il termine effettivo per la presentazione dell’offerta che sarà pubblicato con congruo anticipo dalla Fondazione. 

Quesito n. 15 del 7 aprile 2020
Viste le difficoltà nel produrre e consegnare la documentazione di gara dovute all’epidemia di covid-19, se possiamo inviare la documentazione per via telematica sottoscritta con firma digitale.

Risposta al quesito n. 15 del 7 aprile 2020
La risposta è negativa e il termine di presentazione delle offerte differito ex lege, permetterà di produrre e consegnare la documentazione nel nuovo termine posticipato che sarà pubblicato.